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Odio online, ecco quali sono le conseguenze legali…

Dai migranti ai carabinieri, solo per rimanere agli ultimi fatti di cronaca, le affermazioni d’odio corrono sempre più numerose sulla rete. Ma hanno precise conseguenze per la nostra legge. Divulgare sui social network, nei blog e su internet in generale frasi che incitano alla discriminazione o a commettere violenze per motivi religiosi, etnici o razziali significa commettere un reato. Ecco le possibili conseguenze.

Dai migranti ai carabinieri, solo per rimanere agli ultimi fatti di cronaca, le affermazioni d’odio corrono sempre più numerose sulla rete. Ma hanno precise conseguenze per la nostra legge. Divulgare sui social network, nei blog e su internet in generale frasi che incitano alla discriminazione o a commettere violenze per motivi religiosi, etnici o razziali significa commettere dei reati previsti dalla cosiddetta legge Mancino (legge 205/93).

Se i discorsi di odio diffondono idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico
Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni. Per integrarlo basta scrivere commenti che incitino all’odio per motivi discriminatori. La norma vuole scongiurare reazioni a catena, il diffondersi di idee violente fondate sulla superiorità o sull’odio razziale.

Se si incita a commettere violenze per motivi razziali, etnici o religiosi
Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni. Scrivere commenti o post sui social network in cui si invitano gli altri a commettere violenze per motivi razziali, etnici o religiosi può integrare questo delitto.

Sanzioni accessorie
La legge prevede, oltre alla pena, possibili sanzioni accessorie che vanno dai lavori di pubblica utilità alla sospensione della patente di guida fino all’obbligo di rientrare a casa entro una certa ora e al divieto di propaganda politica.

Si tratta di reati di pericolo concreto procedibili d’ufficio
Ciò significa che non occorre ad esempio che gli atti di violenza siano commessi ma che vi sia il pericolo di diffusione concreta dell’odio e della realizzazione di piani criminali fondati sulla discriminazione.

L’incitamento all’odio deve però fare nascere e alimentare negli altri lo stimolo che spinge all’azione di discriminazione.

Chiunque può far avviare un procedimento penale per questi reati, non è necessaria la querela di parte.

La Convenzione di New York
I reati di odio sono il frutto della firma della Convenzione internazionale di New York volta a eliminare tutte le forme di discriminazione razziale lesive della dignità umana. Con la Legge Mancino venivano modificate le sanzioni e introdotta anche un’aggravante specifica che riguarda la discriminazione razziale. La pena è aumentata fino alla metà se si offende qualcuno per finalità di discriminazione etnica, razziale o religiosa.

www.ilsole24ore.com

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